Qual è la procedura ordinaria di risarcimento danni in caso di sinistro stradale?
Il risarcimento danni in caso di incidente stradale, secondo la procedura ordinaria, implica che l’assicurato-danneggiato coinvolto e convinto di essere nel giusto si rivolga, per ottenere il risarcimento, direttamente al responsabile dell’incidente e, di conseguenza, alla sua compagnia assicurativa.
Modalità di applicazione della procedura Ordinaria
La procedura ordinaria viene adottata in tutti i casi in cui non è possibile utilizzare il Risarcimento Diretto. Questo avviene, ad esempio, quando si verificano le seguenti circostanze.
- L’incidente non è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
- Coinvolge più di due veicoli, tutti identificati.
- Coinvolge veicoli non assicurati.
- Non ha comportato una collisione tra veicoli.
- Coinvolge la collisione tra due veicoli, ma altri (uno o più) sono responsabili della stessa.
- Coinvolge ciclomotori senza targa o mezzi agricoli.
- Coinvolge veicoli immatricolati all’estero (con targa non italiana).
- Provoca lesioni al conducente con invalidità permanente superiore al 9%.
Inizio procedura della richiesta Ordinaria
La prima fase consiste nella denuncia di sinistro alla propria compagnia assicurativa che deve essere presentata entro 3 giorni dall’incidente, attraverso un modulo apposito o utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI/CID). Successivamente, la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia assicurativa del danneggiante mediante lettera raccomandata a.r. entro 2 anni dall’incidente, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
Danni alle persone o alle cose nella procedura Ordinaria
In caso di danni solo alle cose, la richiesta di risarcimento deve specificare i fatti, i dati anagrafici delle persone da risarcire con il relativo codice fiscale, e il luogo dove le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione.
In presenza di danni alle persone, oltre ai dati sopra menzionati, la richiesta deve includere l’età, l’attività, il reddito, l’entità delle lesioni, le certificazioni mediche, eventuali assicurazioni sociali, e lo stato di famiglia in caso di decesso.
Termini e vincoli della procedura ordinaria
Dall’accettazione della richiesta, l’assicuratore ha l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento o comunicare i motivi del rifiuto entro tempi specifici, ossia:
- 30 giorni in caso di presenza del modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti.
- 60 giorni se il modulo è firmato solo dal conducente richiedente il risarcimento.
- 90 giorni in presenza di danni fisici al danneggiato, con sospensione del termine in caso di rifiuto degli accertamenti richiesti o mancanza di certificato di guarigione.
La richiesta deve essere completa di tutti gli elementi richiesti, altrimenti la compagnia ha ulteriori 30 giorni per richiedere integrazioni.
Di fronte all’offerta di risarcimento, il danneggiato può:
- accettare,
- rifiutare
- non rispondere.
In ogni caso, è importante fare attenzione a non rilasciare una quietanza liberatoria senza specificare che non si precludono i diritti di avanzare ulteriori richieste di risarcimento.
Se il danneggiato non è soddisfatto dell’offerta, può agire in due modi:
- attraverso una procedura di riconciliazione con l’ANIA e un’Associazione dei Consumatori,
- intraprendere un’azione legale contro la compagnia assicuratrice del responsabile.
La procedura del Risarcimento Diretto non è obbligatoria, e il danneggiato può sempre scegliere l’azione tradizionale contro l’autore del danno.





