L’altro conducente si è rifiutato di firmare, oppure il modulo non ce l’aveva nessuno dei due, oppure se n’è andato prima di compilarlo. Non è una situazione compromessa: la constatazione amichevole non è obbligatoria e puoi denunciare il sinistro anche senza.
Quello che cambia è come la compagnia ricostruisce l’accaduto e con quali tempi ti risponde. Vediamo cosa fare, in ordine.
Il CID non è obbligatorio
Il modulo blu che tutti chiamano CID o CAI è uno strumento di semplificazione, non una condizione per essere risarciti. Il tuo diritto nasce dal sinistro, non dalla firma su un foglio.
La denuncia unilaterale è pienamente valida. La compili e la invii da solo, descrivendo la dinamica dal tuo punto di vista. La compagnia apre la pratica e svolge le proprie verifiche.
Sul modo corretto di compilare il modulo quando invece si riesce a farlo abbiamo scritto una guida dedicata: gestione di un sinistro stradale: il modulo CAI. Qui restiamo sul caso in cui quel modulo non c’è.
Cosa cambia senza la firma di entrambi
Due conseguenze concrete, entrambe previste dalla norma.
La prima riguarda la ricostruzione della dinamica. L’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che, quando il modulo è sottoscritto da entrambi i conducenti, si presume salvo prova contraria che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le modalità che risultano dal modulo stesso. Senza quella doppia firma la presunzione non opera e la compagnia deve accertare i fatti con altri elementi.
La seconda riguarda i tempi di risposta. Per i danni a cose il termine entro cui la compagnia deve formulare l’offerta o comunicare i motivi del diniego è di sessanta giorni, che si riducono a trenta quando la richiesta è accompagnata dal modulo firmato da entrambi. Senza la doppia firma si applica il termine più lungo.
Nessuna delle due conseguenze ti impedisce di essere risarcito. Ti chiedono solo di documentare meglio.
Cosa raccogliere sul posto
Se sei ancora sul luogo del sinistro, questi minuti valgono più di qualunque cosa farai dopo. Raccogli:
- Targa dell’altro veicolo. È il dato più importante in assoluto.
- Marca, modello e colore del veicolo coinvolto.
- Dati del conducente: nome, cognome, recapito, se te li fornisce.
- Compagnia assicurativa e numero di polizza dell’altro veicolo, se leggibili.
- Nome e recapito di eventuali testimoni.
- Fotografie: posizione dei veicoli prima di spostarli, danni su entrambi, segnaletica, condizioni della strada, tracce di frenata.
Se sono intervenute le forze dell’ordine, prendi nota del comando intervenuto e chiedi come richiedere copia del verbale. È un elemento probatorio di peso rilevante.
Se il conducente si allontana
Annota la targa e chiama subito le forze dell’ordine. Senza l’identificazione del veicolo il risarcimento diretto non è applicabile e la pratica segue un percorso diverso.
Il valore dei testimoni
In una pratica senza constatazione firmata, un testimone può pesare parecchio. Vale però solo se è identificabile: nome, cognome e un recapito telefonico o una mail.
Prendi i dati subito, sul posto. Chi si offre spontaneamente in quel momento difficilmente si rende reperibile giorni dopo, e un testimone che non si riesce a contattare non entra nell’istruttoria.
Un’avvertenza importante: i testimoni vanno indicati nella prima denuncia. Chi compare solo in un secondo momento viene guardato con più attenzione, ed è un punto su cui la compagnia può chiedere chiarimenti. Se qualcuno ha visto, mettilo subito nero su bianco.
Come si compila una denuncia unilaterale
Puoi usare lo stesso modulo di constatazione amichevole compilando solo la tua parte, oppure il modello che la compagnia mette a disposizione nella sua area riservata.
Compila con criterio:
- Data, ora e luogo esatti del sinistro, con indirizzo o riferimento chilometrico.
- Dati del tuo veicolo e della tua polizza.
- Dati dell’altro veicolo, anche parziali: la targa da sola è già sufficiente per identificarlo.
- Descrizione della dinamica, in ordine cronologico e con frasi asciutte.
- Schizzo della situazione, con la posizione dei veicoli e la direzione di marcia.
- Indicazione dei danni visibili sul tuo veicolo.
- Testimoni, se ci sono, con i loro recapiti.
Scrivi quello che hai visto, non quello che deduci. “Il veicolo proveniente da destra ha impegnato l’incrocio” è un fatto. “Non ha rispettato la precedenza” è una valutazione: lasciala a chi deve farla.
Sulla descrizione della dinamica vale la pena spendere dieci minuti in più. Indica la direzione di marcia di entrambi i veicoli, la corsia occupata, la velocità approssimativa, le condizioni di visibilità e del fondo stradale, l’eventuale presenza di segnaletica o semafori. Sono elementi che un tecnico usa per verificare la coerenza del racconto con i danni riscontrati.
Evita invece tre cose che indeboliscono una denuncia: i giudizi sul comportamento dell’altro conducente, le ricostruzioni di quello che non hai potuto vedere dalla tua posizione, e le imprecisioni sull’orario o sul luogo. Se non ricordi un dato con certezza, scrivilo come approssimato invece di inventare una precisione che non hai.
Cosa succede se lo fai online
Quasi tutte le compagnie permettono di aprire il sinistro dall’area riservata o dall’app. È la strada più veloce e ha un vantaggio non secondario: la data di invio resta registrata nel sistema, quindi non dovrai dimostrarla.
Controlla però due cose prima di chiudere la procedura. Che il sistema ti restituisca un numero di sinistro, e che ti permetta di allegare le fotografie. Se il caricamento degli allegati non è previsto, invia le immagini separatamente richiamando il numero appena ottenuto: una denuncia senza foto, in assenza di CID, parte con un elemento in meno.
Entro quando va fatta
L’articolo 1913 del Codice Civile prevede che l’assicurato dia avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza.
Il termine è breve e conviene rispettarlo. Se lo hai superato, presenta comunque la denuncia il prima possibile spiegando il motivo del ritardo: presentarla tardi è meglio che non presentarla.
Tieni presente inoltre che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli è soggetto a prescrizione secondo quanto previsto dall’articolo 2947 del Codice Civile: sono termini più ampi di quelli dell’avviso, ma non sono infiniti.
Cosa aspettarsi dopo l’invio
La compagnia apre la pratica e avvia le verifiche. Senza il modulo firmato da entrambi, l’istruttoria è di norma più articolata: possono essere richiesti chiarimenti, può essere sentita la controparte, possono essere valutate testimonianze o il verbale delle forze dell’ordine.
Non sorprenderti se ricevi richieste di integrazione. Rispondi in modo puntuale e per iscritto, ricordando che i termini decorrono da quando la richiesta è completa.
L’esito dipende dagli elementi raccolti e non è prevedibile in partenza. Quello che puoi controllare è la qualità della documentazione che fornisci: in una pratica senza CID è l’unico fattore che dipende da te.
Se la controparte racconta un’altra dinamica
Succede, ed è normale che succeda: senza una firma condivisa ciascuno descrive quello che ha percepito. Non prenderla come un’accusa personale e non rispondere sullo stesso piano.
La strada utile è una sola: aggiungere elementi verificabili. Nell’ordine in cui pesano:
- Il verbale delle forze dell’ordine, se sono intervenute.
- Le fotografie dei veicoli prima dello spostamento, che documentano posizione e punto d’urto.
- La compatibilità tecnica dei danni con la dinamica dichiarata: altezza e direzione delle deformazioni raccontano molto.
- Le testimonianze, se ci sono.
- Eventuali registrazioni di dashcam o di telecamere di sorveglianza nelle vicinanze, da richiedere subito perché vengono sovrascritte in fretta.
Il punto tre è quello che spesso decide, e riguarda proprio il lavoro di officina: la forma e l’altezza di un danno sono difficili da conciliare con una ricostruzione che non regge. È un altro motivo per cui una documentazione fotografica fatta bene vale più di qualunque discussione.
Come ti diamo una mano
Le pratiche senza constatazione firmata le gestiamo abitualmente. Ci occupiamo dell’apertura del sinistro, della documentazione fotografica del danno, dei rapporti con il perito e della fatturazione alla compagnia quando è previsto. Per te è compreso nel servizio.
Nella sezione sinistri trovi tutti i passaggi, dall’apertura alla consegna del veicolo. Portaci l’auto o mandaci le foto del danno: prepariamo il preventivo dettagliato e ti diciamo esattamente quali documenti servono nel tuo caso, anche quando la constatazione non c’è e la controparte non collabora.
Nota. I riferimenti normativi rinviano al Codice Civile e al D.Lgs. 209/2005. Questo articolo ha carattere informativo: non offriamo assistenza legale e per le valutazioni sul tuo caso specifico è opportuno rivolgersi al tuo intermediario o a un professionista abilitato.





