Risarcimento diretto e procedura ordinaria: quando si applica l’uno o l’altra

Se stai cercando “risarcimento indiretto” sei nel posto giusto, anche se quella formula non compare nel Codice delle Assicurazioni Private. È il modo in cui si cerca, in modo del tutto ragionevole, l’opposto del risarcimento diretto.

Nel testo di legge la coppia è un’altra: risarcimento diretto da un lato, procedura ordinaria dall’altro. La sostanza è esattamente quella che hai in mente e la differenza pratica è una sola: a quale compagnia devi mandare la richiesta.

Le due strade in una riga

Con il risarcimento diretto, disciplinato dall’articolo 149 del D.Lgs. 209/2005, ti rivolgi alla tua compagnia. È lei a gestire la pratica e a liquidarti, per poi regolare i conti con l’assicuratore del responsabile.

Con la procedura ordinaria, disciplinata dall’articolo 148 dello stesso decreto, ti rivolgi alla compagnia del responsabile. È quella la strada quando mancano le condizioni per il risarcimento diretto.

Non scegli tu quale applicare: dipende dalle caratteristiche del sinistro.

Le condizioni del risarcimento diretto

Il risarcimento diretto si applica quando ricorrono tutti i requisiti previsti dall’articolo 149. Devono esserci insieme:

  • Una collisione tra due veicoli a motore, entrambi identificati.
  • Entrambi i veicoli assicurati con una polizza RC auto in corso di validità.
  • Entrambi immatricolati in Italia.
  • Danni al veicolo e alle cose trasportate.
  • Eventuali lesioni al conducente di lieve entità, entro i limiti previsti dalla norma.

Se manca anche uno solo di questi elementi, la strada è la procedura ordinaria.

I casi tipici che escludono la procedura diretta

  • Sinistro con più di due veicoli coinvolti.
  • Controparte non identificata, per esempio in un urto in parcheggio senza testimoni.
  • Veicolo estero, con targa non italiana.
  • Urto contro un ostacolo, un animale o una buca: non c’è collisione tra due veicoli.
  • Danni a un veicolo non a motore, come una bicicletta.
  • Lesioni al conducente oltre la soglia di lieve entità.

Cosa succede dietro le quinte

Nel risarcimento diretto la tua compagnia ti liquida, ma il costo economico del sinistro non resta a lei: viene poi regolato con l’assicuratore del responsabile attraverso il sistema di compensazione tra imprese previsto per questa procedura.

Per te la conseguenza pratica è una sola, e vale la pena averla chiara: essere risarcito dalla tua compagnia non significa avere torto. È solo il canale attraverso cui la norma fa passare la pratica. L’attribuzione della responsabilità viene accertata comunque ed è quella che incide sulla tua classe di merito, non l’identità di chi ti paga.

È un equivoco molto diffuso e genera telefonate preoccupate ogni settimana. Se ti viene liquidato dalla tua assicurazione, chiedi conferma scritta di come è stata attribuita la responsabilità: è quel dato che conta per il futuro.

Il terzo trasportato è un caso a parte

Se in auto c’era un passeggero, per lui vale una regola dedicata. L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che il terzo trasportato sia risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità.

È una tutela pensata per non far dipendere il risarcimento del passeggero dall’esito della discussione tra i conducenti. Se nella tua auto c’era qualcuno, tienine conto: la sua pratica segue un binario suo.

Tabella di confronto

ElementoRisarcimento diretto (art. 149)Procedura ordinaria (art. 148)
A chi mandi la richiestaAlla tua compagniaAlla compagnia del responsabile
Chi ti liquidaLa tua compagniaLa compagnia del responsabile
Quando si applicaDue veicoli identificati, assicurati, immatricolati in ItaliaQuando manca anche uno solo di quei requisiti
Termine per l’offerta, danni a cose60 giorni, 30 con CAI firmato da entrambi60 giorni, 30 con CAI firmato da entrambi
Termine per l’offerta, danni alla persona90 giorni90 giorni
Interlocutore nella praticaChi già ti conosceUna compagnia con cui non hai rapporti

I termini per l’offerta sono gli stessi nelle due procedure e decorrono dalla ricezione della richiesta completa. Quello che cambia davvero è l’interlocutore.

Perché si cerca “risarcimento indiretto”

La formula nasce per simmetria: se esiste il diretto, deve esistere l’indiretto. È un ragionamento logico e chi lo fa non sta sbagliando nulla di sostanziale.

Sapere il nome corretto serve però a un motivo molto pratico. Quando scrivi alla compagnia o parli con l’ufficio sinistri, “procedura ordinaria ai sensi dell’articolo 148” individua senza ambiguità di cosa stai parlando. “Risarcimento indiretto” può generare un giro di chiarimenti che allunga i tempi.

Nello stesso ambito circola anche “indennizzo” al posto di “risarcimento”. Nel linguaggio tecnico non sono sinonimi: l’indennizzo è la prestazione che l’assicuratore deve in base al contratto, il risarcimento è la riparazione di un danno subito. Nella corrispondenza sui sinistri il termine corretto è risarcimento.

Un altro termine che genera confusione è “risarcimento in forma specifica”. Non indica una terza procedura: descrive il modo in cui il danno viene ristorato, cioè con il ripristino del bene invece che con una somma di denaro. Può presentarsi sia nel risarcimento diretto sia nella procedura ordinaria.

Riassumendo in due righe la mappa dei termini: diretto e ordinaria rispondono alla domanda “a chi mi rivolgo”; per equivalente e in forma specifica rispondono alla domanda “come mi viene ristorato il danno”. Sono due assi indipendenti e si combinano tra loro.

Cosa cambia per te nella pratica

La differenza operativa più sentita è la relazione con l’interlocutore. Nel risarcimento diretto ti confronti con la tua compagnia, che ha già i tuoi dati e con cui hai un rapporto contrattuale. Nella procedura ordinaria scrivi a una compagnia che non ti conosce.

Da qui discendono due accorgimenti concreti:

  1. Nella procedura ordinaria cura la completezza della richiesta fin dal primo invio: dati del veicolo, dinamica, documentazione fotografica, preventivo. Ogni integrazione richiesta successivamente sposta in avanti il decorso dei termini.
  2. In entrambi i casi il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti ha un peso rilevante, sia sui tempi sia sulla ricostruzione della dinamica.

Se vuoi approfondire il funzionamento della procedura diretta l’abbiamo trattata in risarcimento diretto nei sinistri stradali.

C’è poi una differenza di sensazione che vale la pena anticipare. Nella procedura ordinaria è normale sentirsi meno seguiti: stai scrivendo a una compagnia che non ha alcun rapporto contrattuale con te e che deve prima verificare la posizione del proprio assicurato. Le richieste di chiarimento sono più frequenti e i tempi tendono a sfruttare per intero la finestra prevista.

Non è ostruzionismo, è il funzionamento ordinario di un’istruttoria su un soggetto che non conoscono. L’antidoto è lo stesso di sempre: una richiesta completa fin dal primo invio e comunicazioni scritte che richiamano sempre il numero di sinistro.

Cosa deve contenere la richiesta

In entrambe le procedure la richiesta di risarcimento deve essere completa per far decorrere i termini. Gli elementi da indicare sono sostanzialmente gli stessi:

  • I dati dei veicoli coinvolti e delle rispettive coperture assicurative.
  • Le generalità dei conducenti al momento del sinistro.
  • Luogo, data e ora dell’evento.
  • La descrizione della dinamica, con eventuale schizzo.
  • L’entità dei danni subiti dal veicolo e dalle cose trasportate.
  • Il luogo e gli orari in cui il veicolo è disponibile per l’ispezione.
  • I dati identificativi di eventuali testimoni.

L’ultimo punto è quello che viene dimenticato più spesso ed è anche quello che rallenta di più: senza l’indicazione di dove si trova il veicolo, l’accertamento non può essere organizzato e il conteggio dei giorni resta fermo al palo.

Dove entriamo noi

Qualunque delle due procedure si applichi, la parte tecnica non cambia: il danno va documentato bene e il preventivo deve essere dettagliato. È quello che facciamo da oltre trent’anni, insieme alla gestione della pratica con la compagnia.

Nella pratica quotidiana capita spesso che sia proprio l’officina a chiarire quale delle due strade si applica. Basta guardare i dati: quanti veicoli sono coinvolti, se le targhe sono tutte italiane, se la controparte è identificata. Sono verifiche che facciamo mentre prendiamo in carico il veicolo, e che ti evitano di scrivere alla compagnia sbagliata e perdere due settimane.

Se hai un dubbio su quale procedura riguardi il tuo caso, portaci quello che hai: constatazione, foto, numero di sinistro se già aperto. In dieci minuti si capisce.

Nella sezione sinistri trovi tutti i passaggi che seguiamo, dall’apertura alla consegna del veicolo. Portaci l’auto o mandaci le foto del danno: ti prepariamo il preventivo e, se vuoi, ci occupiamo noi dei rapporti con l’assicurazione.

Nota. I riferimenti normativi rinviano al D.Lgs. 209/2005. L’individuazione della procedura applicabile dipende dalle circostanze concrete del sinistro e va verificata caso per caso. Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce assistenza legale.

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